Progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D. Lgs. 36/2023 dell’opera pubblica denominata: “Intervento di realizzazione del chiosco della baita Arneri in località Piancavallo”
OGGETTO: Progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D. Lgs. 36/2023 dell’opera pubblica denominata: “Intervento di realizzazione del chiosco della baita Arneri in località Piancavallo” comportante variante al PRGC. Avvio del procedimento e indizione della conferenza dei servizi decisoria ex L. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, per l’approvazione del progetto ai sensi dell’art. 10 della L.R. 19/2009 e dell’art. 38 del D. Lgs. 36/2023.
PREMESSO che:
- con Delibera di Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1981 del 20.12.2024 “LR 50/1993, art 5 bis, commi 4 quater e seguenti. piano degli investimenti di promoturismofvg per il triennio 2025 - 2027 e integrazione del programma triennale degli investimenti 2024-2026 approvato con dgr 2050/2023. Approvazione” è stato approvato il Piano degli Investimenti di PromoTurismoFVG, di seguito PTFVG;
- tra gli investimenti programmati è ricompreso l’intervento denominato “Intervento di realizzazione del chiosco della baita Arneri in località Piancavallo”;
- per l’intervento in oggetto è stato redatto il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica a firma dell’ing. Cristiano Roselli della Rovere di Udine;
RILEVATO che il comma 4 nonies dell’art. 5 bis della Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 “Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani” dispone che <<Le opere incluse nel "Programma triennale di investimento" di cui al comma 4 quinquies sono autorizzate ai sensi della disciplina prevista dall'articolo 10 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia)>>;
ATTESO che l’art. 10 della L.R. n. 19/2009 dispone:
- al comma 6 bis, la pubblicazione nel sito istituzionale sia dell’Amministrazione procedente (qui PromoTurismoFVG) che dell’Amministrazione i cui strumenti urbanistici devono essere variati (qui Comune di Aviano) dell’avviso di indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi, unitamente alla pubblicazione integrale del progetto, qualora le opere da realizzare non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e vi sia la necessità di variare gli stessi;
- al comma 6 ter la pubblicazione sul BUR dell’avviso dell’avvenuto deposito del progetto;
CONSIDERATO CHE:
- è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti, D. Lgs. 36/2023, le cui disposizioni hanno acquisito efficacia in parte il 1 luglio 2023 e in parte il 1 gennaio 2024;
RICHIAMATI:
- l’art. 10 della L.R. 19/2009, con particolare riferimento al comma 6 e seguenti, relativi all’approvazione di progetti in Conferenza di Servizi e, più specificatamente, con riguardo all’ipotesi in cui vi sia necessità di variare gli strumenti urbanistici;
- l’art. 38 comma 1 del D. Lgs. 36/2023: “L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni è effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia...”
- l’art. 38 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 ai sensi del quale “La stazione appaltante o l’ente concedente convoca, ai fini dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell’opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall’opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute”;
- l’art. 38 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 ove si dispone che “La conferenza di servizi si conclude nel termine di sessanta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all’articolo 14-quinquies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, una sola volta per non più di dieci giorni. Si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza di servizi, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima.”
- la Legge 241/90 e in particolare: l’art.7 “Comunicazione di avvio del procedimento”, l’art. 8 “Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento”, l’art. 9 “Intervento nel procedimento” e l’art.10 “Diritti dei partecipanti al procedimento”.
CONSIDERATO:
- che PromoTurismoFVG è l’Amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo e dai gestori dei servizi pubblici;
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
avvia il procedimento di cui all’oggetto, finalizzato all’approvazione del progetto ivi indicato ed alla connessa variazione della strumentazione urbanistica comunale, ai sensi dell’art. 7 della L.241/90 indicendo la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi della dell’articolo 14 bis della legge 241/1990 nonchè dell’articolo 10 della L.R. 19/2009 e dell’art. 38 del D. Lgs. 36/2023.
A tal fine si comunica che:
INFORMAZIONI GENERALI:
1. L’oggetto del procedimento è l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D. Lgs. 36/2023 dell’opera pubblica denominata: “Intervento di realizzazione del chiosco della baita Arneri in località Piancavallo” comportante variante al PRGC del Comune di Aviano;
2. l’Amministrazione competente è lo scrivente PromoTurismoFVG;
3. il responsabile del procedimento è l’ing. Claudio Degano presso PromoTurismoFVG.
4. la documentazione relativa al progetto è resa disponibile sul sito ufficiale dell’Ente all’indirizzo www.promoturismo.fvg.it
TEMPISTICHE DEL PROCEDIMENTO
1. Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione della presente comunicazione (e quindi entro il giorno 24 ottobre 2025) le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’art.2, comma 7 della Legge 241/1990 e s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni tramite PEC all’indirizzo: promoturismo.fvg@certregione.fvg.it, riportando in oggetto il riferimento al procedimento in argomento;
2. Entro il termine di 45 giorni le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza tramite PEC all’indirizzo: promoturismo.fvg@certregione.fvg.it Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico;
3. Ai sensi dell’art. 38 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 i lavori della conferenza dei servizi si concludono entro 60 giorni dalla convocazione. Tale termine è prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all’articolo 14-quinquies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, una sola volta per non più di dieci giorni.
DETERMINAZIONI DI COMPETENZA E PARTECIPAZIONE
1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, adottata dall'Amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti da leggi statali e regionali ed ha effetto di variante agli strumenti urbanistici.
In qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso espresso dai soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 11, del decreto legislativo 36/2023;
2. Ai sensi del comma 6 ter dell’art. 10 della L.R. 19/2009 entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di deposito del progetto, chiunque può prendere visione del progetto stesso e formulare osservazioni. Entro il termine per la conclusione della conferenza di servizi il soggetto partecipante i cui strumenti urbanistici devono essere variati esprime la propria posizione tenendo conto delle osservazioni presentate.
Ai sensi dell’art. 10 comma 6 bis della L.R. 19/2009 si chiede cortesemente al Comune di Aviano la pubblicazione sul proprio sito istituzionale del presente avviso di indizione e convocazione della conferenza dei servizi e la pubblicazione integrale del progetto.
PromoTurismoFVG
Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Claudio Degano
PREMESSO che:
- con Delibera di Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1981 del 20.12.2024 “LR 50/1993, art 5 bis, commi 4 quater e seguenti. piano degli investimenti di promoturismofvg per il triennio 2025 - 2027 e integrazione del programma triennale degli investimenti 2024-2026 approvato con dgr 2050/2023. Approvazione” è stato approvato il Piano degli Investimenti di PromoTurismoFVG, di seguito PTFVG;
- tra gli investimenti programmati è ricompreso l’intervento denominato “Intervento di realizzazione del chiosco della baita Arneri in località Piancavallo”;
- per l’intervento in oggetto è stato redatto il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica a firma dell’ing. Cristiano Roselli della Rovere di Udine;
RILEVATO che il comma 4 nonies dell’art. 5 bis della Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 “Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani” dispone che <<Le opere incluse nel "Programma triennale di investimento" di cui al comma 4 quinquies sono autorizzate ai sensi della disciplina prevista dall'articolo 10 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia)>>;
ATTESO che l’art. 10 della L.R. n. 19/2009 dispone:
- al comma 6 bis, la pubblicazione nel sito istituzionale sia dell’Amministrazione procedente (qui PromoTurismoFVG) che dell’Amministrazione i cui strumenti urbanistici devono essere variati (qui Comune di Aviano) dell’avviso di indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi, unitamente alla pubblicazione integrale del progetto, qualora le opere da realizzare non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e vi sia la necessità di variare gli stessi;
- al comma 6 ter la pubblicazione sul BUR dell’avviso dell’avvenuto deposito del progetto;
CONSIDERATO CHE:
- è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti, D. Lgs. 36/2023, le cui disposizioni hanno acquisito efficacia in parte il 1 luglio 2023 e in parte il 1 gennaio 2024;
RICHIAMATI:
- l’art. 10 della L.R. 19/2009, con particolare riferimento al comma 6 e seguenti, relativi all’approvazione di progetti in Conferenza di Servizi e, più specificatamente, con riguardo all’ipotesi in cui vi sia necessità di variare gli strumenti urbanistici;
- l’art. 38 comma 1 del D. Lgs. 36/2023: “L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni è effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia...”
- l’art. 38 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 ai sensi del quale “La stazione appaltante o l’ente concedente convoca, ai fini dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell’opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall’opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute”;
- l’art. 38 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 ove si dispone che “La conferenza di servizi si conclude nel termine di sessanta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all’articolo 14-quinquies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, una sola volta per non più di dieci giorni. Si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza di servizi, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima.”
- la Legge 241/90 e in particolare: l’art.7 “Comunicazione di avvio del procedimento”, l’art. 8 “Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento”, l’art. 9 “Intervento nel procedimento” e l’art.10 “Diritti dei partecipanti al procedimento”.
CONSIDERATO:
- che PromoTurismoFVG è l’Amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo e dai gestori dei servizi pubblici;
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
A tal fine si comunica che:
INFORMAZIONI GENERALI:
1. L’oggetto del procedimento è l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D. Lgs. 36/2023 dell’opera pubblica denominata: “Intervento di realizzazione del chiosco della baita Arneri in località Piancavallo” comportante variante al PRGC del Comune di Aviano;
2. l’Amministrazione competente è lo scrivente PromoTurismoFVG;
3. il responsabile del procedimento è l’ing. Claudio Degano presso PromoTurismoFVG.
4. la documentazione relativa al progetto è resa disponibile sul sito ufficiale dell’Ente all’indirizzo www.promoturismo.fvg.it
TEMPISTICHE DEL PROCEDIMENTO
1. Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione della presente comunicazione (e quindi entro il giorno 24 ottobre 2025) le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’art.2, comma 7 della Legge 241/1990 e s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni tramite PEC all’indirizzo: promoturismo.fvg@certregione.fvg.it, riportando in oggetto il riferimento al procedimento in argomento;
2. Entro il termine di 45 giorni le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza tramite PEC all’indirizzo: promoturismo.fvg@certregione.fvg.it Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico;
3. Ai sensi dell’art. 38 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 i lavori della conferenza dei servizi si concludono entro 60 giorni dalla convocazione. Tale termine è prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all’articolo 14-quinquies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, una sola volta per non più di dieci giorni.
DETERMINAZIONI DI COMPETENZA E PARTECIPAZIONE
1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, adottata dall'Amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti da leggi statali e regionali ed ha effetto di variante agli strumenti urbanistici.
In qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso espresso dai soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 11, del decreto legislativo 36/2023;
2. Ai sensi del comma 6 ter dell’art. 10 della L.R. 19/2009 entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di deposito del progetto, chiunque può prendere visione del progetto stesso e formulare osservazioni. Entro il termine per la conclusione della conferenza di servizi il soggetto partecipante i cui strumenti urbanistici devono essere variati esprime la propria posizione tenendo conto delle osservazioni presentate.
Ai sensi dell’art. 10 comma 6 bis della L.R. 19/2009 si chiede cortesemente al Comune di Aviano la pubblicazione sul proprio sito istituzionale del presente avviso di indizione e convocazione della conferenza dei servizi e la pubblicazione integrale del progetto.
PromoTurismoFVG
Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Claudio Degano
Asseverazione invarianza idraulica
Asseverazione TRS.
Documento di variante
Opere architettoniche - foto inserimenti
Opere architettoniche - Inquadramento, pianta, sezioni, prospetti
Planimetria impianto scarico
Rapporto preliminare ambientale V.A.S.
Relazione di adeguamento al P.P.R
Relazione geologica
Relazione paesaggistica ordinaria
Relazione scarichi
Progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D. Lgs. 36/2023 dell’opera pubblica denominata: “Intervento di realizzazione del chiosco della baita Arneri in località Piancavallo”